La valutazione degli alunni diversabili
DISPOSIZIONI NORMATIVE SULLA VALUTAZIONE
Legge Quadro 104, 5/02/1992 DPR 122, 22/06/2009 |
La valutazione degli alunni diversamente abili:
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è un diritto
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è compito di tutti gli insegnanti del Team- docente/ Consiglio di Classe
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è riferita al loro PEI
Per quanto concerne il punto primo, l’alunno diversamente abile, vale la pena di ricordarlo, ha diritto, come tutti gli altri alunni, a veder valutati i propri apprendimenti, i propri progressi e le prestazioni. Il processo di valutazione è strettamente legato al concetto di integrazione. L’alunno certificato non viene valutato solo dall’insegnante di sostegno, ma da tutti gli insegnanti del modulo/consiglio di classe.
Il PEI è il PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO che va compilato ogni anno scolastico per ogni ragazzo certificato entro il mese di novembre, dopo un periodo di osservazione sistematica e raccolta di informazioni. Il punto di partenza dovrebbe essere il PDF (Profilo Dinamico Funzionale), redatto dal neuropsichiatra.
Alla compilazione del Pei concorrono tutti gli insegnanti che operano nella classe dove è inserito
Riguardo all’esame di III media nella Legge quadro 104, 5/02/1992, art. 16, si legge:
“Valutazione del rendimento e prove d’esame: nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline”.
“Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali”.
Nel diploma non è fatta menzione delle prove differenziate.
Il successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del giugno 2009, afferma quanto segue:
“I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili i criteri a norma dell’art. 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297. qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, questi si esprimono con un unico voto”.
“1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.
2. Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all’articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza.
3. Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall’articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.
4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.
5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell’istruzione secondo le modalità previste dall’articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.
6. All’alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame. “
La valutazione degli alunni diversamente abili, espressa in decimi, tiene conto, in primis, dei progressi di questi alunni, diventando così una valutazione soprattutto formativa. È fondamentale, nel processo di stesura delle prove, avere ben chiaro il punto di partenza del proprio alunno e le effettive potenzialità dello stesso. La rilevazione delle conoscenze è importante, in quanto permette di calibrare la programmazione sulla base delle effettive capacità dell’alunno. Oltre alle conoscenze, tuttavia, vengono valutati l’impegno nello svolgimento della prova, i progressi dell’alunno, l’attenzione e l’impegno dimostrati durante le spiegazioni, la componente socio-relazionale.
Nella valutazione deve essere utilizzata tutta la scala numerica dal 5 al 10, utilizzando, tuttavia, il voto negativo solo in rari casi e in senso “educativo” (quando, ad esempio, può essere di stimolo ad impegnarsi di più per l’allievo). Per l’alunno diversamente abile, come del resto per tutti gli alunni, il voto negativo non deve mai essere sentito come una punizione, non deve essere inteso come un fallimento nè generare un senso di frustrazione.
Le prove di verifica somministrate possono essere di tipo diverso, create sulla base delle esigenze e potenzialità dell’alunno: prove strutturate, semi-strutturate e aperte, scritte e orali.
L’alunno dovrebbe essere spinto ad una sempre maggiore autonomia operativa, sebbene l’aiuto e la supervisione del docente debbano variare a seconda della specifica situazione dell’allievo.