Ultima modifica: 16 Marzo 2016

Circolare n. 59 a.s. 2015/2016

Visite fiscali

Prot. N° 1641/B38
Luzzara, 15 marzo 2016

A tutto il personale

Circolare n°59

Oggetto: Visite fiscali
Dalla normativa si desume che il lavoratore in malattia ha l’obbligo della reperibiltà durante gli orari delle visite fiscali al fine di consentire la visita fiscale del medico. Pertanto durante il periodo di assenza dal posto di lavoro per malattia, il dipendente è tenuto a rispettare le seguenti fasce di reperibiltà:

dipendenti pubblici: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Durante queste fasce orarie il lavoratore ha l’obbligo della reperibilità presso il domicilio precedentemente comunicato all’amministrazione. L’obbligo della reperibiltà sussiste 7 giorni su 7. Qualora dovesse allontanarsi per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti, ha l’obbligo di comunicare preventivamente l’assenza all’amministrazione e produrre come giustificativo l’attestazione rilasciata da struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione. Bisogna sottolineare che per assenza alla visita fiscale, si intende non solo l’assenza ingiustificata dal domicilio indicato, ma anche i casi in cui il lavoratore, nonostante sia presente, renda per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile, impossibile o inattuabile la visita medica di controllo.
In generale sono considerati casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo:
– non avere udito il campanello durante il riposo;
– mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono;
– non funzionamento del citofono o del campanello;
– mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del luogo di
reperibilità;
– espletamento di incombenze effettuabili in orari diversi.

La scuola pertanto non può dare altre o diverse indicazioni se non il domicilio comunicato dal dipendente
Si invita pertanto tutto il personale al rispetto scrupoloso delle norme.

Il dirigente scolastico
Laura Spinabelli




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