Ultima modifica: 8 Marzo 2021
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Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

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Riferimenti Normativi


Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

23 Gennaio 14 Documento Trasparenza

ORGANO DI GESTIONE: DIRIGENTE SCOLASTICO

– dà esecuzione alle delibere degli OO.CC.; – coordina le attività d’istituto; – rappresenta legalmente la scuola; – assolve alle funzioni di “datore di lavoro” ai fini dell’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

23 Gennaio 14 Documento Trasparenza

ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO: CONSIGLIO D’ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA

18 membri elettivi più il dirigente scolastico; i 18 membri elettivi sono costituiti da: – 8 rappresentanti dei docenti; – 8 rappresentanti dei genitori; – 2 rappresentanti del personale ATA. Adotta il PTOF, delibera gli atti contabili generali e specifici e gli atti generali di indirizzo dell’istituto.

23 Gennaio 14 Documento Trasparenza

ORGANO TECNICO-DIDATTICO GENERALE: COLLEGIO DEI DOCENTI

delibera in materia di programmazione didattica

23 Gennaio 14 Documento Trasparenza

ORGANI TECNICO-DIDATTICI DEDICATI E DI PARTECIPAZIONE:

– CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE; – G.L.I. (gruppo di lavoro per l’inclusività); – DOCENTI REFERENTI E TITOLARI DI FUNZIONI STRUMENTALI

23 Gennaio 14 Documento Trasparenza

ORGANI TECNICI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI: D.S.G.A. Elisa Grisanti

amministrazione, vigilanza, pulizia, logistica etc.




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